Tra gli effetti dirompenti del Covid-19 vi è anche quello di incidere in modo decisivo sulla capacità delle aziende di adempiere in modo corretto alle proprie obbligazioni contrattuali. Correre ai ripari per gli operatori del settore e i soggetti coinvolti, significa rivedere le clausole di forza maggiore contenute nei contratti: occorre comprendere se e quali rimedi sono disponibili all’una o all’altra parte.
Un ristoratore emiliano che vende una quota societaria nel novembre 2019, dall’altra gli acquirenti che investono mettendoci sopra un finanziamento. Con l’avvento del Covid19 e relativo lockdown, l’azienda veniva monitorata e in pochi giorni si sono visti segnali allarmanti sulla tenuta dei dati di fatturato. I coperti diminuivano fino ad annullarsi con la chiusura imposta dal Governo e, ripartendo si dimezzavano. Il motivo naturalmente era chiaro: l’emergenza sanitaria aveva ridotto la redditività aziendale su cui era stato costruito il prezzo e il finanziamento.
La clausola di forza maggiore-Coronavirus oggi è d’obbligo: Se entro sei mesi la redditività aziendale non rimanesse almeno pari al 90% di quella iniziale (prima dell’emergenza sanitaria) non solo il finanziamento sarà da rivedere, ma addirittura l’acquirente potrà pretendere il riacquisto dal venditore delle quote inizialmente cedute.
Diverso, seppure anch’esso legittimo, è il caso di imprenditori in franchising costretti a rimanere chiusi, magari nel week end, ma che devono comunque pagare l’affitto al Centro commerciale o al proprietario delle mura.
Qualcuno si sta già chiedendo e vuole sapere come comportarsi: la soluzione va cercata nelle norme sostanziali del diritto nazionale applicabile al contratto, ovvero, in caso di compravendita internazionale disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita, dall’art. 79 di tale convenzione.
Molti contratti internazionali, tuttavia, già contengono clausole di forza maggiore (force majeure) o di hardship, dal cui tenore dipende la disponibilità del rimedio.
È costante l’applicabilità della clausola a situazioni di impossibilità assoluta della prestazione con conseguente esonero della parte inadempiente da responsabilità risarcitorie per il ritardo o la definitiva mancata prestazione.
Alcune clausole hanno operatività più ampia (operando come clausola rebus sic stantibus) e possono essere invocate non solo nell’ipotesi di un evento che impedisca l’adempimento in modo assoluto, ma anche in situazioni in cui un significativo mutamento delle circostanze abbia l’effetto di rendere l’adempimento particolarmente gravoso per la parte debitrice che in tal caso può esigere (se ciò è previsto dalla clausola) una rinegoziazione o un adeguamento delle condizioni del contratto, in alternativa allo scioglimento dello stesso.
Quel che sembra certo è che gli studi legali avranno di che lavorare nei prossimi giorni o mesi e, in sinergia con la Camera di Mediazione Nazionale di Modena, unita alla volontà di entrambe le persone fisiche e/o giuridiche coinvolte, l’accordo è presto fatto: la “Sentenza” voluta dalle parti e non da un Tribunale affannato e lento con Giudici, purtroppo, nelle stesse condizioni dei Palazzi di Giustizia.