Degna di nota è una recente pronuncia del Tribunale di Roma del 22 ottobre 2020. Con questo provvedimento, il Giudice invita le parti ad avviare un procedimento di mediazione per eseguire una consulenza tecnica. In mediazione, infatti, le parti potrebbero avvalersi di una CTM (consulenza tecnica di mediazione), che possa fornire loro gli elementi necessari per poter addivenire ad un’accordo in piena autonomia e consapevolezza.
In particolare, nel caso in esame, l’Organismo, autorizzato a nominare un infettivologo, iscritto all’albo dei c.t.u del Tribunale di Roma, garantirebbe alle parti non solamente il diritto ad acquisire la relazione peritale e l’allegata documentazione, ma anche la possibilità di interloquire con il consulente stesso per una completa ed esaustiva disamina della controversia, anche sulla base delle precedenti contestazioni mosse dalla parte convenuta in giudizio, circa le risultanze dell’ATP. Nella remota ipotesi in cui non si raggiungesse un accordo in mediazione, le parti, sarebbero autorizzate, se volessero, a produrre in un successivo giudizio l’elaborato peritale disposto dall’Organismo di mediazione, con il vantaggio di aver sviscerato dettagliatamente ogni
cavillo tecnico in sede conciliativa.
Posto che l’emergenza nazionale Covid19 ha imposto il differimento di una enorme quantità di cause, la mediazione, ad oggi, risulta – per la stessa Autorità giudiziaria – il luogo e lo spazio di predilezione per poter pervenire rapidamente ad una conclusione conveniente da un punto di vista economico e fiscale ex art. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010. Pertanto ogni cliente di uno Studio Legale che si rispetti, deve essere edotto ed informato, sin dalla prima consulenza, della necessità di partecipare effettivamente al procedimento di mediazione, con l’assistenza dei rispettivi difensori e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs.28/2010, comporta le conseguenze previste dalla predetta norma e del comma 3 dell’art. 96 c.p.c. .
Segue il verbale di udienza del 22/10/2020 del Tribunale di Roma.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
VERBALE D’UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Il Giudice Addì 22.10.2020, letti gli atti del procedimento n.8148/2019; letto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche; richiamate le Linee guida del CSM protocollo P 5102/2020 e le successive integrazioni; rilevato che trattasi di procedimento per il quale si è disposta la celebrazione dell’odierna udienza a trattazione scritta; dato atto che parte convenuta ha aderito alla proposta ex art. 185 bis c.p.c mentre parte attrice ha contestato le risultanze dell’ATP e chiesto c.t.u.;
considerato che la natura tecnica degli accertamenti integrativi (rispetto alle risultanze della ATP) fanno ritenere, ai sensi dell’art. 5 comma 2 d.lvo 28/10, che possa procedersi a mediazione c.d. delegata; ritenuto, infatti, che, sussistendo margini
negoziali tra le parti in conflitto, le stesse, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, con il vantaggio di poter
pervenire rapidamente ad una conclusione conveniente anche dal punto di vista economico (evitando la rinnovazione della ctu) e fiscale ex art. 17 e 20 del D.Lgs.28/2010 ed il cui conseguimento eviterebbe ulteriori rinvii (rinvii che non potrebbero essere a breve, posto che l’emergenza nazionale Covid19 ha imposto il differimento di una enorme quantità di cause, in un contesto giudiziario nel quale il ruolo del giudice era già gravato da un eccessivo numero di procedimenti, e attesa la
direttiva di limitare, per un non breve periodo, il numero delle cause da trattare in udienza, per garantire la cautela del distanziamento); ritenuta l’opportunità di avvalersi di CTM, soprattutto al fine di approfondire e chiarire il
rapporto causale tra l’operato dei sanitari e l’infezione artoprotesi del ginocchio dx con fistola cutanea (quesiti 4A – 4B e 5° dell’ATP); considerato che, nel formulare la proposta, occorre tener conto delle risultanze documentali acquisite, fermo restando che la stessa è permeata da un contenuto di equità; P.Q.M. assegna alle parti termine sino al 31.12.2020 per il raggiungimento di un accordo amichevole; fissa termine dilatorio sino alla data del 31.1.2021 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 D.lgs 4.3.2010 n.28; autorizza l’Organismo di mediazione ad avvalersi, rispettando il contraddittorio delle parti, di un CTM iscritto all’albo dei ctu del Tribunale di Roma e di un infettivologo iscritto all’albo dei c.t.u. del Tribunale di Roma, i quali, tenendo conto di quanto acquisito e non contestato in sede di ATP, rispondano ai quesiti nn.4 A e B e 5A e, comunque, a quanto ritenuto necessario dall’Organismo di mediazione; autorizza l’Organismo di mediazione ad acquisire la relazione peritale e l’allegata documentazione; autorizza la produzione in giudizio dell’elaborato peritale disposto dall’Organismo di mediazione nell’ipotesi di mancato raggiungimento di accordo; invita i difensori ad informare i loro assistiti della presente ordinanza e, specificamente, della necessità di partecipare effettivamente, assistiti dai rispettivi avvocati, al
procedimento di mediazione; informa le parti che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 8 d.Lgs. 28/10 comporta le conseguenze previste dalla predetta norma e dall’art. 96, III comma, c.p.c.; rinvia all’udienza del 18.11.2021 h.11,15, con la precisazione che in ipotesi di raggiungimento di accordo, le parti potranno chiedere un’anticipazione d’udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il Giudice Raffaella Vacca.