Inauguriamo oggi la rassegna con le principali novità giuridiche e giurisprudenziali in tema di mediazione e ADR. Di seguito le principali sentenze di merito in tema di mediazione raccolte da Il Sole 24 Ore.
Mediazione obbligatoria, primo incontro ed avveramento condizione di procedibilità
La sentenza, uniformandosi a un principio espresso dal giudice di legittimità, afferma che, in sede di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi assolta con l’avvio della procedura e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore. In merito si è pronunciata la VIII sezione civile del Tribunale di Torino.
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi assolta con l’avvio della procedura e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore (Nel caso di specie, relativo ad un’ingiunzione azionata nei confronti del garante per il mancato di pagamento delle rate di un contratto di finanziamento, il giudice adito, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, disposta, contestualmente, la mediazione e rinviata la causa all’udienza di verifica, ha disatteso l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’opponente in quanto la domanda di mediazione era stata comunque presentata dall’opposta ed aveva dato luogo all’effettiva e reiterata comparizione dinanzi al mediatore). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 27 marzo 2019, n. 8473). Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza 4 marzo 2021, n. 1128 – Giudice De Magistris
Mediazione obbligatoria, verifica dell’esperimento del tentativo ed assolvimento condizione di procedibilità
La VI sezione civile del Tribunale di Roma invece ha stabilito che, nell’ambito del giudizio incardinatosi a seguito dell’opposizione proposta al procedimento di convalida dello sfratto per morosità nel pagamento dei canoni di locazione, la decisione afferma che il mancato deposito del verbale attestante l’effettivo esperimento del procedimento di mediazione determina ineluttabilmente l’improcedibilità del giudizio medesimo.
In tema di mediazione obbligatoria, ove il giudice adito abbia invitato le parti ad introdurre il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, e la parte onerata si sia limitata a dichiarare che “…la mediazione ha avuto esito negativo…” senza tuttavia depositare alcun verbale attestante l’effettivo esperimento del procedimento, consegue la sopravvenuta improcedibilità del giudizio (Nel caso di specie, la società ricorrente nel giudizio incardinatosi dopo il mutamento di rito a seguito dell’opposizione al procedimento di convalida dello sfratto per morosità nel pagamento dei canoni locatizi, quale parte onerata ad esperire il procedimento, è stata condannata anche a rifondere le spese di lite in favore della controparte). Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 18 marzo 2021, n. 4848 – Giudice Manca
Mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e principio dell’”overruling”
La pronuncia nel ribadire che, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, l’onere di avviare il procedimento nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte convenuta opposta, la quale, in caso di inottemperanza, sconta l’improcedibilità dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, specifica che quest’ultima non può invocare la tutela del “prospective overruling” per ottenere la rimessione in termini. Sul punto si è pronunciata la I sezione civile del Tribunale di Venezia.
In tema di mediazione obbligatoria, l’onere di avviare il procedimento nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte convenuta opposta, la quale, in caso di inottemperanza, sconta l’improcedibilità dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Né, onde evitare la predetta sanzione, parte opposta può invocare la tutela dell’”overruling” in quanto l’affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il “prospective overruling”, è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di “communis opinio” tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un diritto vivente; inoltre, la pronuncia delle Sezioni Unite che – come nel caso di specie – provveda a comporre il contrasto sull’interpretazione di una norma processuale, non configura un’ipotesi di “overruling” avente il carattere di imprevedibilità e, di conseguenza, non costituisce presupposto per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella preclusione o nella decadenza. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23834; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 febbraio 2019, n. 4135; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629). Tribunale di Venezia, Sezione I civile, sentenza 30 marzo 2021, n. 585 – Giudice Bianchi