Dopo una lunga assenza torniamo a proporre la rassegna, curata da Il Sole 24 Ore, in merito alle sentenze in materia di mediazione: questa settimana ci si concentra su:

 

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5) Corte di Appello di Salerno, sezione II civile, sentenza 11 agosto 2022 n. 1092

La decisione, riformando la pronuncia di prime cure, ribadisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, accogliendo il gravame proposto dalla società appellante, la corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, la quale aveva allocato l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione in capo a quest’ultima in veste di parte opponente dichiarando di consegue l’improcedibilità dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto compensando tuttavia integralmente le spese di lite tra le parti in ragione del contrasto giurisprudenziale insorto sulla dibattuta questione poi risolto definitivamente dall’intervento operato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio) Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596; Cassazione, sezione III civile, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Corte di Appello di Salerno, sezione II civile, sentenza 11 agosto 2022 n. 1092 – Presidente de Filippis; Relatore Serrelli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condominio – Impugnazione delibera assembleare – Termine di decadenza – Presentazione istanza di mediazione – Efficacia interruttiva – Configurabilità – Conseguenze. (Cc, articoli 1137 e 2964; Dlgs 28/2010, articolo 5) – Tribunale di Cosenza, sezione II civile, sentenza 13 settembre 2022 n. 1560

La pronuncia riafferma che nel giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali, l’istanza di mediazione interrompe il termine di decadenza stabilito dall’art. 1137 c.c. la conseguenza che, fallito il tentativo conciliativo, il condomino avrà nuovamente a disposizione trenta giorni per la notificazione dell’atto di citazione.

In tema di mediazione obbligatoria, la disposizione di cui all’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretata come causa di interruzione e non di mera sospensione del termine posto a pena di decadenza, sicché gli effetti sono di tipo interruttivo e non già sospensivo in deroga a quanto disposto dall’art. 2964 cod. civ. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali, l’istanza di mediazione interrompe il termine di decadenza stabilito dall’art. 1137 cod. civ., il quale inizia a decorrere “ex novo” dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione con la conseguenza che il condomino avrà nuovamente a disposizione trenta giorni per la notificazione dell’atto di citazione (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto tempestiva la notifica dell’atto introduttivo del giudizio dopo la trasmissione al condomino attore del verbale di esito negativo del procedimento di mediazione).

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Termine assegnato dal giudice per esperire il procedimento di mediazione – Mancato esperimento del procedimento da parte dell’attore entro la data dell’udienza di rinvio fissata dal giudice – Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 152 e 153; Dlgs 28/2010, articolo 5) – Tribunale di Napoli Nord, sezione III civile, sentenza 13 settembre 2022 n. 3155

La sentenza rimarca che il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria da parte dell’attore entro la data dell’udienza di rinvio fissata dal giudice comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale.

In tema di mediazione obbligatoria, il mancato esperimento del procedimento da parte dell’attore entro la data dell’udienza di rinvio fissata dal giudice con l’assegnazione, in sede di prima udienza, del termine ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, comporta necessariamente la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale, che discende non già dalla natura perentoria o meno del predetto termine, quanto piuttosto dalla globale inottemperanza all’ordine giudiziale e dal mancato rispetto della condizione di procedibilità stabilita dalla legge (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato che l’attore non aveva in alcun modo dato impulso al procedimento di mediazione, non avendo documentato né dedotto in alcun modo di aver formulato la relativa istanza al mediatore, ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità della domanda, escludendo anche la rimessione in termini dell’attore medesimo in quanto rimedio speciale ristretto alle sole ipotesi in cui la parte sia incorsa in decadenza per mancata osservanza di un termine di natura perentoria).

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Termine assegnato dal giudice per esperire il procedimento di mediazione – Parte onerata – Mero deposito e protocollazione dell’istanza di mediazione – Sufficienza – Esclusione – Fattiva attivazione per promuovere effettivamente l’incontro di mediazione – Necessità a pena di improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 152 e 153; Dlgs 28/2010, articolo 5)Corte di Appello di Palermo, sezione II civile, sentenza 14 settembre 2022 n. 1529

La decisione afferma che per soddisfare la condizione di procedibilità la parte onerata dal giudice di esperire la mediazione obbligatoria non può limitarsi al deposito ed alla protocollazione dell’istanza ma è tenuto ad adoperarsi fattivamente per promuovere un effettivo incontro di mediazione.

In tema di mediazione obbligatoria, essendo necessaria la partecipazione attiva delle parti al fine di garantire l’effettivo funzionamento dell’istituto, una volta che il giudice alla prima udienza abbia assegnato il termine per promuovere il procedimento deflattivo con rinvio della causa all’udienza di verifica, non è sufficiente che la parte che vi abbia interesse provveda a depositare/protocollare l’istanza, ma è necessario, a pena di improcedibilità del giudizio, che la stessa si attivi positivamente affinché l’incontro di mediazione, a prescindere dall’esito, effettivamente si celebri (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, rigettando il gravame proposto dal condomino che aveva lamentato la mancata concessione della rimessione in termini da parte del giudice di prime cure in sede di udienza di verifica, il giudice d’appello ha confermato l’ordinanza impugnata dichiarativa dell’improcedibilità della domanda giudiziale: infatti, nella circostanza, nessun elemento era stato allegato o provato a fondamento della richiesta di rimessione in termini, in quanto l’odierno appellante, quale parte onerata, nel periodo di sospensione del giudizio di primo grado finalizzato all’esperimento del procedimento di mediazione, si era solo limitato a depositare, tramite il proprio difensore, un’istanza di mediazione del tutto priva di ogni elemento, tant’è che l’organismo di mediazione adito ne aveva richiesto e sollecitato invano l’integrazione).

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Condizione di procedibilità – Avveramento – Mera proposizione della domanda di mediazione – Idoneità – Esclusione – Redazione del verbale di mancato accordo – Necessità. (Dlgs 28/2010, articolo 5)Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, sentenza 16 settembre 2022 n. 3817

La pronuncia puntualizza che non la mera proposizione della domanda, ma la redazione del verbale di mancato accordo in sede di primo incontro del procedimento soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria.

In tema di mediazione obbligatoria, la norma di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010 nel disporre che “Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo” è chiara nel prevedere che sia la verbalizzazione del “mancato accordo” ad essere uno delle modalità di conclusione del procedimento di mediazione, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità della domanda. Al contrario, non può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità con la semplice proposizione della domanda di mediazione, in luogo della conclusione dell’iter con il mancato accordo, in quanto ciò equivarrebbe a stravolgere il dato normativo, vincolante per l’interprete (Nel caso di specie, la corte territoriale, nel rigettare l’appello, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice di prime cure, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato improcedibile la domanda monitoria, con contestuale revoca del provvedimento monitorio, per non aver parte opposta, odierna appellante, esperito correttamente la mediazione obbligatoria essendosi la stessa limitata a dare solo inizio al procedimento senza ulteriore impulso).

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Spese del procedimento – Prima udienza di trattazione – Intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento a due dei tre motivi di censura – Infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa – Rigetto del terzo motivo di censura – Liquidazione delle spese di mediazione – Criteri. (Cc, articolo 1137; Cpc, articoli 91 e 92; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 17) Tribunale di Monza, sezione II civile, sentenza 6 ottobre 2022 n. 1997

La decisione afferma che, ove per due dei tre motivi di censura posti a fondamento della domanda giudiziale sia intervenuta la cessazione della materia del contendere ed il terzo sia poi rigettato, l’attore può ottenere dalla controparte il rimborso delle spese anticipate e dei compensi dovuti per l’infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione avverso i soli primi due motivi.

In tema di mediazione obbligatoria, qualora già prima della celebrazione della prima udienza di trattazione sia intervenuta la cessazione della materia del contendere con riferimento a due dei tre motivi di censura posti a fondamento della domanda giudiziale, essendo in corso di causa accaduti fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto, la ritenuta infondatezza da parte del giudice di tale ultimo terzo motivo, giustifica, in sede di liquidazione delle spese di giudizio, la mera rifusione in favore dell’attore delle spese anticipate e dei compensi dovuti per l’instaurazione del procedimento di mediazione disposto infruttuosamente in corso di causa – nella circostanza, per mancata partecipazione del convenuto – avverso i soli primi due motivi di censura (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice adito, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai primi due motivi di censura ed il rigetto dell’impugnazione per il terzo, ha condannato la condomina attrice a rifondere in favore del Condominio la quota di ½ delle spese di lite sostenute con compensazione dell’ulteriore quota sostenuta).