La mediazione civile e commerciale
Introdotta dal Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010, la mediazione civile e commerciale è una procedura di risoluzione delle controversie che ha la finalità di ricercare un accordo tra due o più soggetti, tramite l’intervento di un mediatore professionale, qualificato, terzo e imparziale.
L’accordo non viene imposto dal mediatore, ma sono le stesse parti ad impegnarsi insieme per una soluzione che sia soddisfacente per entrambe.
La mediazione è alternativa rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria, ma non ne preclude l’accesso.
Le parti possono risolvere controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili.
La mediazione può essere
● obbligatoria nei casi in cui la legge prevede l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione (condizione di procedibilità)
La mediazione è obbligatoria nelle seguenti materie:
- ❏ diritti reali (es. distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio, ecc.)
- ❏ divisione
- ❏ successioni ereditarie
- ❏ patti di famiglia
- ❏ locazione
- ❏ comodato
- ❏ affitto di aziende
- ❏ risarcimento danni da responsabilità medica
- ❏ diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- ❏ contratti assicurativi, bancari e finanziari
- ❏ condominio
● facoltativa quando è scelta dalle parti (libera volontà delle parti)
● demandata quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione. Le parti sono obbligate ad esperire il tentativo di conciliazione
● contrattuale quando è prevista da un’apposita clausola contrattuale o statutaria*
Nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale.
La mediazione è costruttiva
Le parti partecipano attivamente alla procedura di mediazione ed esprimono personalmente le loro ragioni. Inoltre, con la mediazione, si riescono a preservare le relazioni professionali e commerciali future.
La mediazione è economica
La mediazione ha un costo molto basso. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.
La mediazione è veloce
La procedura si può esaurire anche in un unico incontro tra le parti, in ogni caso il modificato D.Lgs n. 28/2010 ha stabilito in tre mesi la durata massima del procedimento. Un termine più breve o una proroga dello stesso possono essere previsti dietro accordo delle parti o dal regolamento del nostro Organismo.
La mediazione è riservata
Il D.Lgs. 28/2010 garantisce l’assoluto rispetto della privacy, stabilendo che tutti i documenti che danno avvio alla mediazione, le informazioni che vengono acquisite e le dichiarazioni rese durante la stessa sono riservati, salvo diversa volontà delle parti, e sono inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Il mediatore è inoltre tenuto, in caso di sessioni separate, a non rivelare all’altra parte le dichiarazioni e le informazioni acquisite, senza il consenso espresso dell’interessato.
Lo stesso mediatore non può essere chiamato a deporre sulle dichiarazioni delle parti conosciute nel procedimento di mediazione.
Inoltre, grazie alla riservatezza, aziende o altre attività economiche sono al sicuro, in quanto non sono esposte alla pubblicità prevista per gli altri mezzi di giustizia ordinaria.
Il mediatore aiuta le parti in conflitto a comprendere il differente punto di vista della controparte e a ricercare la soluzione più proficua che sia idonea a creare un accordo condiviso, sensato e omologabile.
I requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività sono:
- laurea e/o iscrizione ad un ordine o collegio professionale;
- corso di formazione per il titolo di mediatore civile e commerciale presso un ente iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia;
- aggiornamento almeno biennale e tirocinio assistito (che prevede la partecipazione ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti nel Registro);
- accreditamento presso un Organismo di Mediazione, a sua volta iscritto presso il Registro degli Organismi istituito presso il Ministero di Giustizia;
- specifici requisiti di onorabilità.
La mediazione familiare
La mediazione rappresenta una pregevole modalità di risoluzione delle controversie anche all’interno del contesto familiare, notoriamente caratterizzato da rivendicazioni emotive e psicologiche.
I conflitti familiari sono sempre molto complessi da risolvere…
spesso il problema iniziale nasconde un reticolo di altre questioni spinose che solo con la massima professionalità si può venirne a capo!
Il mediatore familiare interviene nella gestione dei conflitti intrafamiliari che coinvolgono i differenti attori del nucleo parentale, con particolare attenzione alle dinamiche di disaccordo che si verificano nelle relazioni tra coniugi e tra genitore-figlio, allargandosi alle liti tra fratelli o tra parenti per questioni ereditarie. E’ rivolta alle coppie che stanno diventando genitori (transizione alla genitorialità); ai genitori che stanno vivendo un periodo di cambiamento difficile e conflittuale (cambiamenti evolutivi); ai genitori separati o divorziati; a figli e genitori che vivono un conflitto; etc. A tal proposito è opportuno fare un distinguo tra mediazione in famiglia e mediazione familiare. La mediazione familiare interviene quando si è in presenza di una volontà di separazione e/o divorzio.
Durante una separazione o un divorzio, tutta la famiglia attraversa un periodo molto stressante che comporta cambiamenti a tutti i livelli. La mediazione facilita questi cambiamenti.
In mediazione familiare, infatti, gli ex partner vengono accompagnati in un percorso di riorganizzazione della propria famiglia, al fine di raggiungere accordi condivisi che soddisfino i bisogni di tutti.
L’accordo che verrà raggiunto sarà l’accordo delle parti in mediazione, non quello di un’altra famiglia! Un accordo concreto, efficace e duraturo nel tempo!
La mediazione è utile qualora si desideri rendere la separazione meno dolorosa possibile per ogni componente della famiglia. I coniugi vengono aiutati a concentrarsi sui bisogni e sulle emozioni dei figli.
La relazione di coppia può finire, ma genitori si rimane per sempre!
La mediazione familiare non è una terapia psicologica, di coppia o familiare. Non ha la pretesa di mettere insieme la coppia. Non è neppure una perizia di parte o una consulenza tecnica. La mediazione familiare è uno spazio protetto, neutro e riservato, nel quale i coniugi hanno la possibilità di risolvere i loro problemi presenti e futuri, quali: cura ed educazione dei figli, divisione dei beni e delle proprietà comuni, aspetti economici, assegnazione della casa familiare, etc.
La mediazione familiare può essere avviata in qualsiasi momento
La mediazione familiare può essere avviata quando si desidera o si ritiene più opportuno. Dal momento in cui la coppia sta ancora convivendo a quando la coppia è già separata da tempo. La mediazione familiare può essere richiesta dalla coppia stessa o da uno dei due coniugi, dal legale, dal giudice del Tribunale o dai servizi sociali. La partecipazione rimane, in ogni caso, di natura volontaria.
La mediazione familiare avviene in privato
La mediazione avviene in privato: le liti interpersonali e le questioni relazionali si risolvono meglio in privato e la maggior parte delle persone preferiscono risolvere i propri problemi familiari all’interno della famiglia.
La mediazione familiare è soddisfacente
In mediazione familiare vengono raggiunti accordi durevoli, sostenibili e mutualmente accettabili. Non vi è una terza persona che statuisce sul futuro della famiglia. Ciascun mediante è protagonista attivo del procedimento.
La mediazione familiare pone al centro i figli
La mediazione familiare mantiene l’attenzione sul benessere dei figli e contribuisce a salvaguardare il diritto degli stessi ad avere una relazione costruttiva con entrambi i genitori, nel presente e nel futuro. Infatti, la mediazione familiare favorisce la continuità e la responsabilizzazione delle funzioni genitoriali. Sostiene la collaborazione materna e paterna e previene gli effetti logoranti tipici delle separazioni conflittuali.
La mediazione familiare può svolgersi in maniera telematica
La mediazione familiare può svolgersi in caso di necessità, per Covid o per distanza, in maniera telematica.
La mediazione familiare è economica
Con la mediazione familiare si risparmia sui tempi e sui costi, anche emotivi, di un conflitto in Tribunale. I costi vengono calcolati ad ore. Si paga solamente il tempo effettivo di cui si usufruisce.
La mediazione familiare è riservata
La mediazione familiare è riservata, protetta dal segreto professionale. Ciò che viene raccontato in mediazione non può essere utilizzato in un eventuale giudizio.
Il mediatore è inoltre tenuto, in caso di sessioni separate, a non rivelare all’altra parte le dichiarazioni e le informazioni acquisite, senza il consenso espresso dell’interessato.
Lo stesso mediatore non può essere chiamato a deporre sulle dichiarazioni delle parti conosciute durante gli incontri.
La mediazione familiare riattiva la comunicazione
La mediazione familiare non solamente aiuta a migliorare la comunicazione, ma permette di apprendere un nuovo linguaggio in grado di favorire e valorizzare l’autonomia decisionale delle parti.
Il mediatore non ha potere decisionale. Sono le parti a decidere per il loro futuro!
Il mediatore familiare è una figura professionale terza ed equi prossima, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante o dopo l’evento separativo o generalmente nei casi di alta conflittualità familiare (es. genitori- figli, fratelli, parenti, etc.).
Il mediatore familiare aiuta le parti a comunicare e a trovare delle soluzioni accettabili ai problemi inerenti l’affidamento e/o il mantenimento dei figli, la regolamentazione dei rapporti economici o qualsiasi altro conflitto venga portato in mediazione.
Il Mediatore Familiare agisce nel rispetto delle reali necessità dei clienti e del codice dei consumatori, attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l’aggiornamento professionale compiuto nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti.
Nello specifico, il Mediatore Familiare deve:
a) promuovere in coloro che mediano la ricerca di modalità adeguate ad affrontare l’evento separativo, con particolare riferimento ai figli;
b) considerare l’eventuale necessità di orientare coloro che mediano verso altri professionisti con competenze specifiche;
c) facilitare coloro che mediano nella costruzione di accordi da loro stessi direttamente negoziati;
d) utilizzare procedure appropriate per l’eventuale stesura degli accordi raggiunti in mediazione familiare.
La norma UNI 11644 definisce in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione a garanzia dell’utenza nell’incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi. La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework).
La mediazione è l’attività svolta da un soggetto terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La mediazione ha come obiettivo la ricerca di una risoluzione veloce ed economica per le parti in controversia e la riduzione del carico di lavoro degli uffici giudiziari.
Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale.
La mediazione può essere:
- facoltativa, e cioè scelta dalle parti;
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione (condizione di procedibilità).
La mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia relativa a:
- diritti reali (es. distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio, ecc.)
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento danni da responsabilità medica
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- condominio